Il Richiedente ha impugnato una decisione che aveva respinto la sua domanda di asilo, protezione sussidiaria o permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo principale è stato un difetto nella procura alle liti (il mandato dato all'avvocato per rappresentare il cliente in giudizio). Nello specifico, l'avvocato non aveva certificato la data effettiva di rilascio della procura, data che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla legge. Questo requisito è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e confermato dalla Corte Costituzionale. La certificazione della data deve essere contestuale alla procura, non può essere fornita in un secondo momento. Di conseguenza, il Richiedente dovrà versare un ulteriore contributo unificato a causa dell'inammissibilità del ricorso.
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