Una proprietaria conferiva alla madre la facoltà di cedere la nuda proprietà di due immobili, per poi procedere alla revoca della procura a vendere. La mandataria alienava comunque i beni a un acquirente. Nel contempo, la mandante donava uno degli immobili a una terza persona, trascrivendo l'atto prima del rogito della mandataria. L'acquirente ometteva le visure ipocatastali su tale bene. In giudizio, la vendita del primo bene restava valida per difetto di idonea pubblicità della revoca, mentre la vendita del secondo risultava inefficace prevalendo la donazione anteriore. La Corte di Cassazione, rilevata la complessità della lite, rimetteva la decisione alla pubblica udienza.
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