La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la validità della Dichiarazione sostitutiva atto notorio processo tributario come prova. Un'Azienda, operante nel settore edile, aveva contestato un accertamento fiscale per IRAP e IVA, producendo dichiarazioni sostitutive di terzi. La Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto a queste dichiarazioni un valore indiziario, pur non equiparandole alla prova testimoniale. La Suprema Corte ha ribadito che tali documenti sono ammissibili e utilizzabili sia dall'Amministrazione che dal contribuente, nel rispetto della parità delle armi, e non costituiscono prova testimoniale vietata nel processo tributario. L'accertamento fiscale è stato quindi parzialmente annullato.
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