La Cassazione ha stabilito che la richiesta di ricusazione del giudice non è ammissibile quando, in un procedimento di prevenzione, lo stesso giudice aveva precedentemente restituito gli atti al Pubblico Ministero per ulteriori indagini. Questa azione non costituisce un'attività 'pregiudicante' che manifesta un convincimento sui fatti. Il procedimento di prevenzione, a differenza di quello penale, è 'monofasico', cioè si svolge in un'unica fase. La restituzione degli atti è solo un passaggio intermedio per colmare una lacuna probatoria, non una valutazione di merito. Di conseguenza, il giudice non perde la sua imparzialità e può legittimamente decidere sulla successiva richiesta di sequestro, una volta che gli atti sono stati completati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
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