L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a un'azienda, attiva principalmente nella vendita di carburanti, la detrazione totale dell'IVA sugli acquisti. Secondo il fisco, le attività secondarie di vendita di tabacchi e gestione giochi non erano accessorie, imponendo quindi l'applicazione del meccanismo del pro rata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che la natura accessoria delle attività esenti si valuta in base al volume d'affari complessivo e a elementi pratici come la coincidenza degli orari e la vicinanza fisica. Di conseguenza, l'omessa opzione per la contabilità separata non impedisce la detrazione totale dell'imposta se le attività secondarie sono meramente ancillari a quella principale. L'Azienda vince definitivamente la causa e l'Amministrazione Finanziaria viene condannata a pagare le spese processuali.
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