Un istituto bancario operante sia nel settore finanziario esente IVA che nel leasing soggetto a imposta ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla determinazione del pro-rata IVA detraibile. L'Agenzia delle Entrate contestava il criterio del fatturato, imponendo quello degli interessi attivi contabilizzati. Dopo i rigetti nei gradi di merito, la Cassazione ha accolto il ricorso della banca. La Corte ha stabilito che il criterio degli interessi, escludendo la quota capitale dei canoni di leasing, viola il principio di neutralità fiscale. Il calcolo della detrazione deve riflettere l'uso reale dei beni e non può basarsi esclusivamente sulla redditività dell'operazione, cassando la sentenza che non aveva verificato la maggiore precisione del metodo alternativo rispetto a quello ordinario del volume d'affari.
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