Una società fornitrice di gasolio ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di un'azienda cliente, pretendendo il rango privilegiato per diverse voci, tra cui le spese sostenute per presentare la richiesta di fallimento. Il Tribunale ha negato tale preferenza, ritenendo che le spese antecedenti alla dichiarazione di fallimento non potessero essere privilegiate. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso sul punto, stabilendo che le spese istanza di fallimento godono del privilegio per le spese di giustizia. Questo perché l'iniziativa del creditore avvantaggia l'intera massa dei creditori, consentendo di aggredire e preservare il patrimonio del debitore. Sono stati invece respinti i privilegi relativi all'IVA e alle accise, quest'ultime non evidenziate separatamente in fattura.
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