La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15232/2024, ha stabilito che in caso di obbligazioni pecuniarie, come quelle derivanti da un vecchio libretto di deposito, il creditore deve provare il cosiddetto 'maggior danno' derivante dalla svalutazione monetaria. La rivalutazione non è automatica. La Corte ha respinto il ricorso degli eredi di un correntista, i quali richiedevano la rivalutazione di un saldo fermo dal 1944, confermando che senza una prova specifica del danno subito, si applica il principio nominalistico.
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