Un istituto di credito ha impugnato la decisione del giudice fallimentare che aveva imputato un pagamento, ricevuto da una compagnia assicuratrice per conto del debitore poi fallito, prima al capitale e poi agli interessi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, nel rapporto tra creditore e debitore fallito, il pagamento dell'indennizzo assicurativo deve essere considerato come un adempimento volontario. Pertanto, si applica la regola legale dell'imputazione pagamenti fallimento, che prevede di coprire prima gli interessi maturati e solo successivamente il capitale residuo.
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