Un individuo (Il Ricorrente) contestava l'applicazione di una misura di prevenzione, la sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno. La Corte d'Appello aveva confermato la misura, riducendone la durata a un anno, basandosi sulla sua pericolosità sociale per la sanità pubblica, dovuta a condotte illecite abituali nel commercio di prodotti ittici. Il Ricorrente lamentava che la Corte avesse applicato la misura destinata a pericoli per la sicurezza pubblica, anziché per la sanità. La Cassazione ha chiarito che la pericolosità sociale per le misure di prevenzione include un'ampia nozione di sicurezza pubblica, che comprende anche la salute collettiva. Ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della misura e condannando il Ricorrente alle spese.
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