Un'automobilista ottiene dal Giudice di Pace il risarcimento dei danni contro l'Ente Regionale e l'Ente Provinciale dopo l'impatto con un cinghiale. L'Ente Regionale propone appello, ma il Tribunale dichiara l'impugnazione inammissibile. Ciononostante, il giudice d'appello dispone l'integrale compensazione delle spese legali invocando genericamente la presunta peculiarità del caso. L'automobilista impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la mancanza di valide ragioni per negarle il rimborso delle spese processuali. La Suprema Corte accoglie il ricorso della cittadina: il giudice non può ricorrere a formule vaghe o stereotipate per giustificare la compensazione, ma deve indicare specifiche, gravi ed eccezionali circostanze. La Cassazione annulla la decisione sulle spese e rinvia il procedimento per una corretta liquidazione a favore della parte vincitrice.
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