Un avvocato, dopo aver assistito un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione dei suoi compensi. Il Tribunale ha accolto l'opposizione ma ha ridotto della metà le spese del giudizio di opposizione stesso, applicando la decurtazione prevista per il gratuito patrocinio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la riduzione della metà non si applica alle spese del giudizio di opposizione. Infatti, una volta esaurita l'attività difensiva a favore del cliente, la controversia riguarda solo il difensore e lo Stato sulla misura del compenso. Pertanto, si applica il comune principio di soccombenza senza alcuna riduzione.
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