Un cittadino chiede il risarcimento dei danni per calunnia e diffamazione contro due professionisti, sostenendo che le loro false dichiarazioni in un processo penale abbiano causato il suo rinvio a giudizio. Dopo l'assoluzione, l'uomo avvia la causa civile. I giudici di merito rigettano la domanda per intervenuta prescrizione del risarcimento del danno, individuando l'inizio del termine nel rinvio a giudizio del 2001, quando il danneggiato ha avuto piena percezione del danno. La Corte di Cassazione conferma questa decisione. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato, usando l'ordinaria diligenza, percepisce l'esistenza del danno e la sua riconducibilità alla condotta altrui, senza che la pendenza del processo penale costituisca un impedimento. Il ricorso viene quindi rigettato.
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