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Principio Di Non Discriminazione

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89 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Scatti di anzianità: spettano anche per il lavoro a termine
Una lavoratrice ha chiesto il riconoscimento dei periodi di lavoro svolti con contratti a termine e a tempo parziale ai fini del calcolo per gli scatti di anzianità. L'Azienda ha opposto ricorso sostenendo che la dipendente avesse rinunciato a tali pretese in sede di conciliazione e che il minor orario o la frammentazione del rapporto riducessero l'anzianità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso datoriali. La Suprema Corte ha stabilito che i periodi di lavoro a termine e part-time devono essere calcolati interamente per gli scatti di anzianità, nel rispetto del principio di non discriminazione. La rinuncia passata non impedisce di valorizzare l'anzianità pregresso per gli scatti futuri e la prescrizione dei crediti non decorre in costanza di rapporto privo di tutela reale. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese legali.
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Anzianità di servizio precariato: vittoria per i dipendenti
Un dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato presso un ente di ricerca ha richiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio precariato svolta tramite contratti a termine prima del luglio 2001, con i relativi aumenti retributivi. L'ente pubblico aveva negato il beneficio sostenendo l'irretroattività della normativa europea sulla tutela del lavoro a termine. La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che il principio di non discriminazione impone di valorizzare il servizio a tempo determinato pregresso per calcolare gli scatti stipendiali e le progressioni successive, anche se i contratti a termine sono stati eseguiti prima dell'entrata in vigore della direttiva europea.
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Anzianità di servizio: parità per i contratti a termine
Un dipendente pubblico di un ente di ricerca ottiene l'assunzione a tempo indeterminato e chiede il riconoscimento economico e giuridico dei precedenti contratti a termine. L'ente nega la domanda perché i contratti provvisori si collocavano prima dell'entrata in vigore della Direttiva europea 1999/70/CE. I giudici di secondo grado respingono la pretesa per presunta irretroattività della norma comunitaria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore e ribalta la decisione. Il datore di lavoro pubblico deve calcolare integralmente l'anzianità di servizio maturata durante i contratti a termine per le progressioni stipendiali successive al 10 luglio 2001, parificando il dipendente precario a quello assunto stabilmente sin dall'inizio.
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Scatti di anzianità docenti precari: la Cassazione li riconosce
Un insegnante non di ruolo della scuola pubblica ha svolto servizio tramite molteplici contratti a termine. Il lavoratore ha richiesto il riconoscimento degli scatti di anzianità docenti precari e la parità di trattamento retributivo rispetto al personale stabilizzato. L amministrazione pubblica ha opposto rifiuto, sostenendo che il sistema di reclutamento tramite graduatorie giustificasse la disparità economica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell ente pubblico. I giudici di legittimità hanno stabilito che negare la progressione stipendiale per la sola natura temporanea del contratto viola la normativa europea. L anzianità di servizio maturata durante i periodi di precariato deve essere valutata con gli stessi criteri applicati ai dipendenti di ruolo.
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Indennità di esclusività: medici precari battono l’Asl
Tre dirigenti medici veterinari hanno chiesto il riconoscimento dei periodi di lavoro a tempo determinato per calcolare l'esperienza necessaria a ottenere l'indennità di esclusività. L'Azienda Sanitaria si era opposta, sostenendo che i brevi intervalli tra i contratti a termine interrompessero la continuità del servizio. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno stabilito che i brevi intervalli temporali tra contratti a termine successivi alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale non interrompono l'anzianità di servizio. Di conseguenza, i lavoratori a tempo determinato hanno diritto allo stesso trattamento dei colleghi stabili. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano.
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Ricostruzione della carriera: scatti pieni senza tagli ai precari
Un docente precario ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e del pagamento delle differenze stipendiali. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto, ma aveva ordinato di detrarre dall'importo dovuto l'indennità per le ferie non godute e l'indennità di disoccupazione percepite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che tali indennità non possono essere sottratte dalle differenze retributive. Queste somme, infatti, compensano disagi specifici legati alla natura temporanea del rapporto di lavoro e non hanno un equivalente per il personale di ruolo. Di conseguenza, la Cassazione ha condannato l'Amministrazione Scolastica a pagare l'intero importo spettante al docente, calcolato con gli stessi criteri del personale di ruolo, senza alcuna detrazione e nei limiti della prescrizione quinquennale.
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Precari e non discriminazione: stop ai tagli sullo stipendio
Un docente precario ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio per ottenere gli aumenti di stipendio previsti per i colleghi di ruolo. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto, ma aveva sottratto dall'importo dovuto le indennità ricevute per le ferie non godute e per la disoccupazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che tali detrazioni violano il principio di non discriminazione stabilito dall'Unione Europea. Queste indennità compensano svantaggi tipici del lavoro a termine e non possono essere usate per ridurre i crediti retributivi. L'amministrazione scolastica è stata quindi condannata a pagare le differenze stipendiali piene, calcolate in base agli anni di servizio effettivo, senza alcuna trattenuta per ferie o disoccupazione, nel limite della prescrizione di cinque anni.
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Parità di trattamento retributivo: precari battono l’ente
Un gruppo di dirigenti assunti a tempo determinato da un ente pubblico regionale ha richiesto il riconoscimento dello stesso stipendio percepito dai colleghi di ruolo. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che i lavoratori dovessero dimostrare la somiglianza delle mansioni e giustificando la disparità con l'assunzione per chiamata diretta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, stabilendo che spetta al datore di lavoro dimostrare le ragioni oggettive di una disparità di stipendio tra personale a termine e di ruolo con lo stesso inquadramento. La sentenza ribadisce il principio della parità di trattamento retributivo, annullando la decisione precedente e disponendo un nuovo giudizio.
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Calcolo retribuzione part-time: azienda condannata per disparità
Una lavoratrice ha contestato il calcolo retribuzione part-time applicato dal datore di lavoro. Nonostante la contrattazione collettiva avesse ridotto l'orario settimanale dei dipendenti a tempo pieno da 40 a circa 37 ore, l'azienda continuava a calcolare la retribuzione della dipendente rapportandola al vecchio standard di 40 ore, riducendone di fatto la quota di stipendio spettante. La Corte d'Appello ha ritenuto illegittimo tale comportamento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha rigettato il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che calcolare il part-time su un orario teorico superiore a quello reale dei colleghi a tempo pieno viola il principio di non discriminazione, creando un'ingiustificata disparità di trattamento economico.
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Calcolo retribuzione part-time: l’Azienda perde in Cassazione
Un gruppo di lavoratrici ha contestato l'errato calcolo retribuzione part-time applicato dall'Azienda. Il datore di lavoro continuava a calcolare la percentuale di stipendio basandosi su un tempo pieno teorico di 40 ore settimanali, nonostante i successivi contratti collettivi avessero ridotto l'orario ordinario dei colleghi a tempo pieno. I giudici di merito hanno accolto la domanda delle lavoratrici, condannando l'Azienda al pagamento delle differenze retributive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che calcolare la retribuzione del part-time su un orario superiore a quello effettivamente svolto dai lavoratori a tempo pieno viola il principio di non discriminazione. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Compenso incentivante: negato il premio automatico ai precari
Alcune lavoratrici con contratto a tempo determinato di un ente pubblico hanno richiesto il pagamento del compenso incentivante per il periodo dal 2004 al 2009. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, evidenziando che tale emolumento non spetta in modo automatico, ma richiede la partecipazione a progetti specifici e il raggiungimento di determinati obiettivi, requisiti non soddisfatti dalle ricorrenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle lavoratrici. I giudici hanno chiarito che il principio di non discriminazione non basta a giustificare l'erogazione automatica del compenso incentivante se non viene dimostrato che le lavoratrici a termine abbiano svolto le stesse identiche mansioni dei colleghi stabili che hanno percepito il premio. Di conseguenza, le lavoratrici perdono la causa e devono versare un ulteriore contributo unificato.
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Contratto a tempo determinato: il silenzio non cancella i diritti
Tre assistenti di volo hanno contestato la nullità del termine apposto ai loro contratti di lavoro. Le società datrici di lavoro sostenevano che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso, poiché i dipendenti avevano successivamente accettato un contratto a tempo indeterminato e fatto passare molto tempo prima di agire in giudizio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso delle aziende. La Corte ha chiarito che l'accettazione di un nuovo impiego e il semplice passaggio del tempo non dimostrano la volontà di rinunciare ai diritti pregressi. Di conseguenza, è stata confermata la nullità del contratto a tempo determinato, con diritto alla ricostruzione della carriera e al risarcimento del danno.
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Scuola: stop alla discriminazione dei lavoratori a termine
Alcuni docenti precari hanno citato in giudizio l'amministrazione pubblica per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio e della retribuzione estiva, contestando la discriminazione dei lavoratori a termine rispetto al personale di ruolo. La Corte d'Appello ha accolto la domanda dei docenti. L'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la legittimità del trattamento differenziato in base alla natura temporanea del rapporto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno stabilito che l'esclusione dei docenti precari dagli scatti di anzianità e dalla retribuzione estiva costituisce una violazione del principio di parità di trattamento previsto dal diritto europeo. Di conseguenza, i docenti hanno diritto alle differenze retributive e al pagamento delle spese legali da parte dell'amministrazione soccombente.
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Scatti di anzianità per docenti precari: stop alle discriminazioni
Un gruppo di docenti assunti con contratti a termine dalla Provincia Autonoma di Trento ha richiesto il pagamento delle differenze retributive relative agli scatti di anzianità per docenti precari, negati a causa della natura temporanea del loro rapporto. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, escludendo anche la detrazione dello stipendio estivo. La Provincia ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che le diverse modalità di reclutamento giustificassero la disparità di trattamento economico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la natura temporanea del rapporto e le modalità di assunzione non costituiscono ragioni oggettive per negare gli scatti di anzianità per docenti precari. I docenti precari hanno quindi diritto alla progressione stipendiale pari ai colleghi di ruolo.
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Scatti di anzianità per docenti precari: precari contro lo Stato
Un gruppo di docenti assunti con contratti a tempo determinato dalla Provincia Autonoma ha richiesto il riconoscimento degli scatti di anzianità per docenti precari, parificando il loro trattamento economico a quello dei colleghi di ruolo. La Provincia si è opposta, sostenendo che le diverse modalità di assunzione giustificassero la disparità e chiedendo comunque di scalare le retribuzioni estive già percepite. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione pubblica. I giudici hanno confermato che i docenti precari hanno diritto alla progressione stipendiale in base agli anni di servizio, poiché svolgono le stesse mansioni dei colleghi di ruolo. Inoltre, la retribuzione estiva non può essere detratta, avendo una causa autonoma legata alla disponibilità lavorativa. La Provincia è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Scatti di anzianità dei precari: Cassazione contro la Provincia
Un'insegnante assunta con contratti a termine successivi ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio per ottenere gli aumenti di stipendio. Il Tribunale ha accertato la discriminazione ma ha negato il pagamento per motivi legati al contratto collettivo. La Corte d'Appello ha confermato la discriminazione. La Provincia ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Provincia, confermando che negare gli scatti di anzianità dei precari della scuola è discriminatorio. La Cassazione ha ribadito che i docenti a tempo determinato hanno diritto alla stessa progressione stipendiale dei colleghi di ruolo, a parità di mansioni svolte, in base alle norme europee.
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Ricostruzione carriera docenti: l’anno vale 365 giorni, non 305
Una docente, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, chiede il pieno riconoscimento del servizio prestato con contratti a termine. I giudici di merito le danno ragione, utilizzando un divisore di 305 giorni per calcolare un anno di servizio. Il Ministero ricorre in Cassazione, sostenendo che il divisore corretto sia 365. La Suprema Corte accoglie il ricorso del Ministero, stabilendo che per la ricostruzione carriera docenti si deve usare il divisore 365 per evitare un'ingiusta 'discriminazione alla rovescia' a favore degli ex precari. La causa torna quindi alla Corte d'Appello per un nuovo calcolo.
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Carta Docente precari: diritto al bonus di 500 euro
Il Tribunale di Bari ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente precari per un insegnante con contratti a termine. La decisione, basata sul principio di non discriminazione, condanna l'amministrazione a erogare il bonus di 500 euro per ogni anno di servizio prestato.
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Precariato e carriera: sì al Riconoscimento anzianità precariato
Due dipendenti pubblici, dopo anni di lavoro a termine e successiva stabilizzazione, si vedono negare la partecipazione a una progressione di carriera. L'amministrazione non aveva conteggiato gli anni di servizio pre-ruolo. I lavoratori hanno fatto causa, sostenendo la violazione del principio di non discriminazione. La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'ente pubblico, ha di fatto confermato la decisione a favore dei lavoratori. La sentenza sancisce un importante principio sul Riconoscimento anzianità precariato: il servizio maturato con contratti a termine deve essere considerato valido per la carriera, al pari di quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato fin da subito.
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Rimborso Ritenuta Dividendi Esteri: Diritto Automatico dal 2008
Una società francese chiede il rimborso della ritenuta del 15% applicata sui dividendi ricevuti da una banca italiana nel 2008, ritenendola discriminatoria. La Corte di Cassazione conferma il suo diritto al rimborso. La decisione non si basa sulla violazione del principio di non discriminazione, ma su una legge italiana del 2007, entrata in vigore proprio il 1° gennaio 2008. Questa legge aveva già ridotto l'aliquota per le società UE all'1,375%. Pertanto, la società aveva diritto al rimborso della differenza, a prescindere da ogni altra valutazione. La Corte ha quindi sancito il diritto al rimborso ritenuta dividendi esteri sulla base della normativa nazionale sopravvenuta, che si era adeguata ai principi europei.
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