Il Contribuente ha impugnato una cartella esattoriale sostenendo l'invalidità della notifica dei precedenti atti impositivi. A causa della sua assenza, il postino aveva depositato l'atto in posta, ma il destinatario lamentava la mancata ricezione della seconda raccomandata e il furto della corrispondenza dovuto alla manomissione della cassetta postale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della notifica avviso di accertamento. I giudici hanno chiarito che, nella notifica postale diretta, la procedura si perfeziona dopo dieci giorni dal deposito dell'avviso di giacenza. Inoltre, il furto della posta è un evento esterno che non invalida la notifica, e l'Amministrazione non era tenuta a contestare un fatto storico a lei ignoto. Il Contribuente perde la causa.
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