Un automobilista, dopo un incidente stradale, veniva condotto in caserma per l'alcoltest. A causa del malfunzionamento dell'apparecchio e del forte ritardo, l'uomo decideva di allontanarsi, integrando il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. La Corte d'Appello lo proscioglieva per particolare tenuità del fatto, ma confermava la sospensione della patente per due anni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del conducente, stabilendo che, in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto dal reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, non si applica la sospensione della patente. Questa sanzione accessoria è infatti legata per legge a una sentenza di condanna, a differenza di quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sospensione della patente.
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