La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 149/2026, ha chiarito un punto cruciale sui benefici fiscali per le ASD. Ha stabilito che l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per le agevolazioni, in particolare la democraticità della gestione, spetta all'associazione stessa e non all'Amministrazione finanziaria. Il caso riguardava un'associazione sportiva a cui erano stati negati i benefici per IRES, IRAP e IVA. La Corte ha cassato la decisione del giudice di secondo grado che aveva erroneamente invertito l'onere della prova, sottolineando che gli elementi indiziari forniti dall'Ufficio, se gravi, precisi e concordanti, sono sufficienti a innescare il dovere dell'ASD di fornire prova contraria.
Continua »