Una società in concordato preventivo ha impugnato la sentenza che ne dichiarava il fallimento a seguito della richiesta di risoluzione presentata da un ente previdenziale creditore. La società sosteneva che la richiesta fosse tardiva, ritenendo che la data indicata nel piano per la liquidazione dei beni costituisse una scadenza tassativa. La Corte d'Appello prima, e la Corte di Cassazione poi, hanno respinto questa tesi. I giudici hanno chiarito che la data indicata era un mero termine previsionale e che il piano prevedeva in realtà un arco di cinque anni. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la risoluzione del concordato preventivo e il conseguente fallimento della società a causa del gravissimo inadempimento nel pagamento dei creditori.
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