Un automobilista ha chiesto il risarcimento dei danni al proprio veicolo dopo aver sbandato su un tratto di strada comunale, lamentando la presenza di acqua, pietrisco e muschio viscido. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che l'incidente fosse dovuto esclusivamente all'eccessiva velocità del conducente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'automobilista. Gli Ermellini hanno chiarito che la condotta imprudente del guidatore, che procedeva a velocità non adeguata in curva su una strada comunque illuminata e larga, esclude la responsabilità da cose in custodia del Comune. Il comportamento colpevole del danneggiato ha infatti integrato il caso fortuito, interrompendo il nesso di causalità tra l'anomalia stradale e il sinistro. Di conseguenza, l'automobilista perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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