Una società appaltatrice ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che, dopo aver rigettato il suo gravame contro un Comune, l'aveva condannata al pagamento delle spese di secondo grado. La società sosteneva che le spese dovessero essere compensate, come avvenuto in primo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il giudice d'appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza. Infatti, la società, vedendosi respingere interamente l'appello, è risultata la parte perdente di quel grado di giudizio. Solo la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese legali. Di conseguenza, la società è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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