Una società nautica vende imbarcazioni a cittadini di un Paese sotto embargo. Il Ministero dello Sviluppo Economico confisca il prezzo della vendita. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 22845/2025, annulla la confisca, stabilendo un principio fondamentale: in assenza di una sanzione pecuniaria principale, la legge permette la confisca del bene oggetto della violazione, ma non del prezzo ricavato. L'analisi della Corte distingue nettamente tra 'cosa', 'prezzo' e 'prodotto' dell'illecito, riaffermando il principio di stretta legalità in materia di sanzioni ablatorie. La decisione chiarisce che la confisca del prezzo di una violazione non può essere automatica.
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