Un uomo è stato condannato per molestie telefoniche, avendo effettuato 77 chiamate "mute" alla vittima. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'attribuzione della linea telefonica a lui e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'intestazione dell'utenza, in assenza di spiegazioni alternative dall'imputato, era sufficiente a identificarlo come autore delle molestie telefoniche. Inoltre, il diniego della sospensione condizionale era legittimo, data la natura pecuniaria della pena e la necessità di prevenzione speciale. L'uomo dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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