Un'associazione stipula un contratto di locazione simulato con una donna, mentre il reale inquilino è un altro uomo. Sorge una controversia e l'associazione avvia un arbitrato contro la donna (formalmente intestataria), ottenendo un lodo favorevole. Il reale inquilino, venuto a conoscenza del provvedimento solo a seguito di un'azione esecutiva contro la donna, propone opposizione di terzo per far valere la propria posizione. La Corte d'Appello dichiara nullo il lodo per violazione del contraddittorio. L'associazione ricorre in Cassazione. La Suprema Corte respinge il ricorso, confermando che il reale conduttore escluso dal giudizio è pienamente legittimato a proporre opposizione di terzo ordinaria, senza limiti di tempo stringenti, per tutelare il proprio diritto autonomo e incompatibile con la decisione arbitrale.
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