L'Azienda Italiana, operante nel settore farmaceutico, ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria ha recuperato a tassazione i costi ritenuti eccessivi per prestazioni di servizio fornite da una consociata con sede a San Marino. L'ufficio ha applicato la disciplina sui prezzi di trasferimento, ritenendo i costi superiori al valore normale di mercato. L'Azienda Italiana ha contestato l'applicazione della norma, sostenendo l'assenza di un controllo societario in senso stretto, data la sua partecipazione di minoranza (24%). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per l'applicazione dei prezzi di trasferimento è sufficiente un'influenza economica tra le società, senza necessità di un controllo azionario o contrattuale formale. Di conseguenza, l'Azienda Italiana perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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