La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una Società Italiana contro il riconoscimento del lodo straniero emesso a Londra a favore di una Società di Spedizioni. La ricorrente contestava la regolarità del deposito dei documenti, avvenuto originariamente in copia semplice e poi integrato su ordine del giudice, e lamentava l'invalidità della notifica dell'arbitrato via email. La Suprema Corte ha chiarito che il deposito dell'accordo arbitrale in copia conforme è un presupposto processuale integrabile durante la prima fase del procedimento di riconoscimento. Inoltre, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'arbitro estero va sollevata direttamente davanti al collegio arbitrale e non può essere rimessa al giudice nazionale. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la validità del riconoscimento del lodo straniero in Italia, condannando la ricorrente alle spese.
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