Un Lavoratore ha chiesto il riconoscimento del beneficio contributivo amianto per esposizione, ma l'INPS ha contestato la mancanza di una preventiva domanda amministrativa. La Corte d'Appello ha dichiarato la domanda improponibile, ritenendo che il Lavoratore non avesse provato di aver presentato tale istanza. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la domanda fosse stata presentata e non contestata. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la necessità della prova della preventiva domanda amministrativa e condannando il Lavoratore alle spese.
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