L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento contro una contribuente, socia al 50% di una società a ristretta base partecipativa, presumendo la distribuzione di utili extracontabili. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato gli atti, rilevando l'estraneità della socia alla gestione aziendale, poiché i prelievi erano stati effettuati esclusivamente dall'amministratore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fisco. Sebbene la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili operi per tutti i soci di tali società, il contribuente può vincerla dimostrando la propria totale estraneità alla conduzione societaria. Nel caso specifico, tale prova positiva era già emersa dagli atti di causa, rendendo definitivo l'annullamento delle pretese tributarie.
Continua »