Tre soggetti affrontano un processo penale per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I primi due imputati contestano la ricostruzione indiziaria e la confisca dell'imposta evasa. La terza imputata, titolare di una società, deduce la propria totale estraneità soggettiva, lamentando l'assenza della prova del dolo specifico di evasione, non avendo conoscenza diretta della falsità delle prestazioni commissionate a distanza. La Corte di Cassazione respinge integralmente i ricorsi dei primi due imputati, confermando la legittimità della prova indiziaria e la confisca parametrata al risparmio d'imposta. Al contrario, la Suprema Corte accoglie il ricorso della terza imputata: i giudici di merito hanno omesso di motivare sulla consapevolezza dell'illecito tributario, limitandosi ad accertare la falsità oggettiva dei documenti. La sentenza viene annullata con rinvio limitatamente all'elemento soggettivo di quest'ultima.
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