L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA nei confronti di una società commerciale in fallimento. L'ufficio ha utilizzato l'accertamento analitico-induttivo per ricostruire i ricavi, rilevando gravi anomalie contabili: perdite ingiustificate, registrazioni cronologiche errate e ingenti rimanenze di prodotti deperibili senza locali idonei alla conservazione. I costi sono stati stimati presuntivamente. I giudici di secondo grado avevano annullato gli atti ritenendo illegittima la sovrapposizione dei metodi di accertamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. I giudici supremi hanno stabilito che l'accertamento analitico-induttivo è del tutto legittimo in presenza di anomalie gestionali. Inoltre, la stima presuntiva dei costi va a vantaggio del contribuente, che deve eventualmente provare spese maggiori.
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