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Presunzione Semplice — Anno 2022

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343 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Presunzione Semplice

Provvedimenti

Ritardata consegna della merce: chi paga se il prezzo crolla?
L'Acquirente ha richiesto il risarcimento dei danni al Venditore per la ritardata consegna della merce, nello specifico un carico di gasolio. Durante i giorni di ritardo, il prezzo di mercato del carburante era sceso notevolmente, causando una svalutazione del prodotto. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendo non applicabile il criterio automatico dell'articolo 1518 del codice civile e non provato il danno effettivo. La Corte di Cassazione ha invece accolto parzialmente il ricorso dell'Acquirente. I giudici hanno stabilito che, sebbene non si applichi l'articolo 1518 del codice civile in mancanza di risoluzione contrattuale, il giudice di merito deve comunque valutare se la perdita di valore della merce costituisca un danno risarcibile ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, anche ricorrendo a presunzioni semplici basate sul calo dei prezzi di mercato.
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Accertamento da studi di settore: il bar perde senza ispezione
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società che gestisce un bar, contestando maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva. L'ufficio ha rilevato un'incongruenza tra la percentuale di ricarico applicata (46,71%) e quella prevista dagli studi di settore (dal 98% al 232%). La società ha contestato l'atto, lamentando la mancata verifica in loco e la mancata considerazione dell'attività di gestione di apparecchi da gioco. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la legittimità dell'accertamento da studi di settore. I giudici hanno chiarito che la ricostruzione dei ricavi basata sui consumi delle materie prime, forniti dalla stessa contribuente in sede di confronto, rende superfluo il sopralluogo fisico. La società perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali.
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Gestione separata INPS: albo attivo ma zero contributi
Una commercialista, iscritta all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, ha ricevuto dall'INPS una richiesta di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2011, nonostante avesse percepito un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha ritenuto l'attività occasionale e non dovuti i contributi. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS richiede l'abitualità dell'attività, che va accertata caso per caso senza automatismi. Un reddito sotto i 5.000 euro è un indizio di occasionalità che l'ente previdenziale deve smentire con prove concrete. La professionista vince definitivamente la causa.
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Gestione separata INPS: partita IVA attiva ma zero contributi
L'INPS pretendeva l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di un avvocato che, pur avendo la partita IVA e l'iscrizione all'albo, aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'ente previdenziale riteneva che tali elementi bastassero a dimostrare l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'iscrizione all'albo e la partita IVA non creano un automatismo. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce invece un forte indizio del carattere occasionale del lavoro. Di conseguenza, l'avvocato non deve pagare i contributi richiesti e l'INPS perde la causa, venendo condannato a pagare le spese processuali.
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Iscrizione Gestione separata INPS: albo attivo ma zero debiti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale contro la decisione che escludeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per un avvocato con reddito inferiore a 5.000 euro. L'ente pretendeva il pagamento dei contributi ritenendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Suprema Corte ha invece chiarito che l'Iscrizione Gestione separata INPS richiede l'effettivo esercizio abituale della professione, il cui accertamento spetta al giudice di merito. L'iscrizione all'albo e la partita IVA sono semplici indizi, ma non costituiscono una prova automatica di abitualità, specialmente a fronte di un reddito molto basso, che fa presumere la natura occasionale del lavoro. Vince il professionista, mentre l'ente previdenziale viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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Gestione separata INPS: escluso l’obbligo con reddito minimo
L'ente previdenziale pretendeva l'iscrizione alla Gestione separata INPS da parte di un avvocato che, pur essendo iscritto all'albo e munito di partita IVA, aveva percepito nell'anno d'imposta un reddito inferiore a cinquemila euro. La Corte d'Appello aveva ritenuto tale modesto guadagno un indizio della natura occasionale dell'attività, escludendo l'obbligo contributivo in mancanza di prove contrarie da parte dell'ente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione all'albo e la partita IVA non creano un obbligo automatico di iscrizione previdenziale se manca il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. Spetta all'ente previdenziale dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale, non potendosi basare su semplici automatismi formali. Il professionista vince la causa e non deve pagare i contributi richiesti.
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Iscrizione Gestione separata INPS: ko se il reddito è minimo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, iscrivendola d'ufficio alla Gestione separata per l'anno 2010. La professionista, pur iscritta all'albo, non era iscritta alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che l'Iscrizione Gestione separata INPS per i professionisti iscritti ad albi richiede l'esercizio abituale dell'attività. L'iscrizione all'albo o la partita IVA non creano un automatismo di abitualità. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività non fosse occasionale, mentre un reddito molto basso costituisce un forte indizio di occasionalità. Di conseguenza, i contributi non sono dovuti.
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Iscrizione alla Gestione Separata obbligatoria con redditi minimi
Un avvocato contestava la pretesa dell'INPS di riscuotere contributi previdenziali per gli anni in cui il suo reddito professionale era rimasto inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello le aveva dato ragione, ritenendo che il mancato superamento di tale soglia esonerasse dall'obbligo. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per chi svolge un'attività professionale in modo abituale, anche se non esclusivo, a prescindere dal reddito prodotto. La soglia dei 5.000 euro si applica unicamente alle attività autonome occasionali. Di conseguenza, i giudici di merito dovranno verificare se l'attività del professionista fosse effettivamente abituale o occasionale, non potendosi basare solo sul basso reddito.
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Accertamento induttivo: i dati passati incastrano il presente
L'Amministrazione Finanziaria ha emesso avvisi di accertamento nei confronti di una Società Agricola per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi negli anni 2006 e 2007. L'ufficio ha applicato un accertamento induttivo, calcolando i ricavi tramite le percentuali medie di ricarico ricavate dal triennio precedente (2003-2005). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che le percentuali di ricarico di un determinato anno costituiscono validi elementi indiziari per ricostruire i redditi di annualità diverse. Spetta al contribuente, per il principio di vicinanza della prova, dimostrare eventuali mutamenti del mercato o dell'attività che giustifichino l'applicazione di percentuali differenti.
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Prova per presunzioni: quando la coincidenza di cifre batte le fatture
Due imprese appaltatrici hanno richiesto a una società immobiliare il pagamento del saldo per lavori edili eseguiti presso un castello. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo provato il pagamento tramite una prova per presunzioni. Il giudice ha infatti collegato i pagamenti effettuati da una società terza, formalmente riferiti a un altro cantiere, ai lavori in contestazione, evidenziando una perfetta coincidenza di date e importi. Gli appaltatori hanno proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione delle regole sulle presunzioni semplici. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione proponendo una diversa ricostruzione dei fatti.
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Iscrizione gestione separata: partita IVA non basta per l’INPS
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una professionista per l'anno 2010, sostenendo che l'iscrizione all'albo degli avvocati e il possesso della partita IVA imponessero l'iscrizione gestione separata. La professionista si è opposta, evidenziando che il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e l'attività era meramente occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'annullamento dell'addebito. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione all'albo e la partita IVA sono semplici indizi e non fanno scattare alcun automatismo. Spetta all'ente previdenziale dimostrare l'effettivo esercizio abituale dell'attività professionale per pretendere i contributi, mentre un reddito molto basso costituisce un forte indizio di occasionalità. L'INPS è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.
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Misure di prevenzione: il boss in cella resta pericoloso
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione delle misure di prevenzione, nello specifico la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nei confronti di un esponente di un clan camorristico. Nonostante una detenzione di quasi ventotto anni e una condotta carceraria apparentemente corretta, i giudici hanno ritenuto attuale la sua pericolosità sociale. Durante la carcerazione, l'uomo ha continuato a ricevere uno stipendio dal clan e a inviare messaggi strategici all'esterno tramite la moglie. Inoltre, una volta libero, è stato vittima di un agguato, a dimostrazione del suo ruolo ancora attivo e centrale nelle dinamiche criminali. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando che la lunga carcerazione non cancella automaticamente la pericolosità se vi sono prove di un legame associativo mai interrotto.
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Abuso di informazioni privilegiate: colpevole ma con multa ridotta
Un manager finanziario è stato sanzionato dall'Autorità di Vigilanza per abuso di informazioni privilegiate, avendo rivelato a un fondo d'investimento dettagli su un'imminente operazione di acquisto azionario. La Corte d'Appello ha confermato la sanzione basandosi su indizi gravi e concordanti, come l'improvvisa interruzione delle comunicazioni e il successivo acquisto massiccio di azioni. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso sulla responsabilità, confermando l'uso delle presunzioni. Tuttavia, ha accolto la necessità di rideterminare la sanzione pecuniaria. In seguito a una pronuncia della Corte Costituzionale, si deve infatti applicare retroattivamente il regime sanzionatorio successivo più favorevole. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per ricalcolare la multa.
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Motivazione apparente: il fisco perde contro il tassista
Un tassista milanese impugna due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato induttivamente i suoi ricavi, ritenendo irrisori i redditi dichiarati rispetto al valore della licenza. La Commissione Tributaria Regionale conferma l'accertamento ma riduce i ricavi del 30% per motivi di salute, senza però spiegare il calcolo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del contribuente, rilevando un vizio di motivazione apparente. I giudici d'appello si sono infatti limitati a formule generiche e non hanno illustrato il percorso logico seguito per valutare le prove e rigettare le difese del lavoratore. La sentenza viene quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Monitoraggio fiscale: la lista segreta che svela i conti esteri
Una professionista ha impugnato le sanzioni ricevute per l'omessa compilazione del quadro RW, emesse a seguito di verifiche della Guardia di Finanza basate sulla nota lista Pessina. L'amministrazione finanziaria contestava il possesso di capitali all'estero derivanti da consulenze non dichiarate, finalizzate a far evadere i clienti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della contribuente, confermando la legittimità delle sanzioni. I giudici hanno chiarito che i dati estratti dal computer di un professionista terzo costituiscono indizi validi per fondare un accertamento basato su presunzioni semplici. Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che l'omessa dichiarazione delle attività estere viola le norme sul monitoraggio fiscale e che l'applicazione di sanzioni più favorevoli sopravvenute richiede allegazioni specifiche e non una generica richiesta in sede di legittimità.
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Monitoraggio fiscale: il Fisco vince grazie alla lista segreta
L'Amministrazione Finanziaria ha emesso avvisi di accertamento nei confronti di una professionista, accusata di aver nascosto capitali all'estero tramite società fiduciarie e trust, omettendo il dovuto monitoraggio fiscale. Gli indizi provenivano dalla nota lista di un intermediario svizzero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la piena validità delle prove indiziarie raccolte e la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento. La Corte ha stabilito che i dati informatici, seppur acquisiti in copia, costituiscono presunzioni valide per ricostruire i redditi sottratti al Fisco. Inoltre, per beneficiare di sanzioni più favorevoli sopravvenute, non basta invocarle genericamente, ma occorre dimostrare la loro concreta applicabilità al caso specifico. La contribuente perde la causa e viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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Attualità della pericolosità sociale: buona condotta vs clan
La Corte di Cassazione ha confermato le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca dei beni a carico di un soggetto indiziato di appartenere a un'associazione mafiosa. Il ricorrente contestava l'attualità della pericolosità sociale, evidenziando la buona condotta in carcere e la risalenza dei reati. I giudici hanno stabilito che il comportamento carcerario positivo non basta a dimostrare il recesso dal clan. Inoltre, la confisca è legittima poiché la pubblica accusa ha provato la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati, mentre la difesa non ha fornito prove concrete sulla provenienza lecita delle risorse utilizzate per l'acquisto.
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Accertamento induttivo su vendite immobiliari: mutuo batte rogito
L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento contro una società di costruzioni e i suoi soci, contestando l'omessa fatturazione di ricavi derivanti dalla vendita di appartamenti e box auto. La contestazione si fondava sullo scostamento tra i prezzi dichiarati negli atti di vendita e i mutui, di importo molto superiore, concessi agli acquirenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società e dei soci, confermando la legittimità dell'accertamento induttivo su vendite immobiliari. I giudici hanno chiarito che la differenza tra il prezzo di vendita dichiarato e l'importo del mutuo erogato all'acquirente è da sola sufficiente a fondare la presunzione di un maggior reddito occultato al fisco. Il giudizio è stato invece dichiarato estinto per un socio che ha aderito al condono fiscale.
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Muro di confine tra fondi a dislivello: spese divise a metà
Un Condominio esegue lavori urgenti di consolidamento su un muro di sostegno al confine con la proprietà di un privato. Il Condominio chiede il rimborso delle spese, sostenendo la comproprietà del muro. Il proprietario privato si oppone, affermando che il muro appartiene solo al Condominio, citando il proprio atto d'acquisto. La Corte d'Appello dichiara la comproprietà a metà e condanna il privato a pagare la sua quota. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando il ricorso del privato. La Corte ribadisce che per il muro di confine tra fondi a dislivello opera una presunzione semplice di comproprietà se il muro serve a entrambi i fondi per funzioni di sostegno e stabilità, a meno che non si provi la proprietà esclusiva. Il privato perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Responsabilità solidale negli appalti: l’INPS non ha limiti
Una società committente ha affidato servizi in appalto a imprese terziste, le quali hanno evaso i contributi previdenziali dei propri dipendenti. L'INPS ha richiesto il pagamento di tali somme direttamente alla società committente, invocando la responsabilità solidale negli appalti. La società si è difesa eccependo la decadenza biennale dell'azione dell'ente previdenziale e contestando il calcolo dei contributi basato su presunzioni legate al fatturato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che il termine di decadenza di due anni non si applica all'INPS, soggetto solo alla prescrizione ordinaria. Inoltre, i giudici hanno ritenuto legittimo l'uso di presunzioni basate sul fatturato e sulle fatture per determinare l'ammontare dei contributi dovuti. La società committente perde la causa e deve pagare i contributi e le spese legali.
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