Una società e i suoi soci hanno contestato un accertamento fiscale basato sulle movimentazioni bancarie dei conti correnti dei soci. L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito e l'IVA, ritenendo inattendibile la contabilità della società e utilizzando i flussi bancari come prova. I contribuenti sostenevano che le dichiarazioni sostitutive di atti notori fossero sufficienti a giustificare i prelievi e che l'onere della prova fosse dell'Amministrazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'accertamento fiscale movimentazioni bancarie dei soci, anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se supportato da indizi gravi, precisi e concordanti. Ha ribadito che spetta al contribuente fornire una prova analitica e specifica per ogni operazione bancaria, non bastando dichiarazioni generiche.
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