La Corte di Cassazione conferma la condanna per bancarotta fraudolenta a carico di un soggetto che, pur non avendo cariche formali, agiva come amministratore di fatto di una società fallita. La sentenza ribadisce che la responsabilità penale deriva dall'esercizio effettivo dei poteri gestori, a prescindere dalla qualifica formale, identificando come dominus della società colui che ne aveva promosso la costituzione e ne dirigeva concretamente l'attività, a fronte di un amministratore di diritto risultato essere un mero prestanome.
Continua »