La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta documentale fraudolenta a carico di un amministratore, anche se mero prestanome. La sentenza stabilisce che l'obbligo di conservare le scritture contabili grava personalmente sull'amministratore di diritto, il quale non può sottrarsi alle proprie responsabilità adducendo di essere un semplice prestanome. La Corte ha ritenuto che la sottrazione o distruzione dei documenti contabili, finalizzata a pregiudicare i creditori, integra il dolo specifico del reato, escludendo la possibilità di derubricazione a bancarotta semplice.
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