L'Imputato, condannato per reati di droga, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il reato fosse ormai estinto per prescrizione. La sua tesi si basava sulla data indicata sul frontespizio della sentenza di primo grado (11 gennaio 2016), antecedente persino alla data del fatto (25 novembre 2016). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che si trattava di un evidente errore materiale nella sentenza. Gli atti processuali, tra cui il verbale d'udienza e il dispositivo, confermavano infatti che il processo si era svolto l'11 gennaio 2017. Di conseguenza, nessun termine di prescrizione era decorso. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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