Un professionista contestava la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per somme dovute a titolo di contributi, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del debito. La Corte d'Appello accoglieva la tesi del lavoratore, fissando il termine iniziale del calcolo al 16 giugno 2010 e dichiarando tardiva la richiesta notificata il 24 giugno 2015. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'efficacia della proroga dei versamenti al 6 luglio 2010 disposta tramite decreto ministeriale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'istituto, stabilendo che la proroga si applica anche ai contribuenti in regime agevolato. Di conseguenza, il termine di prescrizione contributi Gestione Separata decorreva dal 6 luglio 2010 e la richiesta di pagamento del 24 giugno 2015 risulta pienamente tempestiva e valida.
Continua »