Un avvocato dipendente comunale, iscritto nell'elenco speciale, è stato sanzionato con due mesi di sospensione per aver svolto attività incompatibili con il suo ruolo, come incarichi gestionali per il Comune e difese per la ASL. L'interessato ha impugnato la decisione contestando la mancata applicazione della prescrizione. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che per i fatti commessi tra il 2010 e il 2012 si applica il termine di cinque anni previsto dalla vecchia normativa, poiché la nuova legge più lunga non è retroattiva per le sanzioni amministrative. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata rimandando la decisione al Consiglio Nazionale Forense per verificare quali condotte fossero effettivamente estinte. La decisione si concentra sulla corretta applicazione della prescrizione illecito disciplinare avvocato.
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