Il Tribunale di Roma, operando come giudice dell'esecuzione, ha revocato a un cittadino i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo per la prima volta che una delle pene si era estinta per prescrizione e che, di conseguenza, la seconda sospensione fosse legittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha stabilito che, anche in tema di incidente di esecuzione, non si possono proporre in sede di legittimità questioni nuove, mai sottoposte prima al giudice di merito. Tuttavia, il ricorrente non subisce un danno irreparabile, poiché potrà presentare una nuova istanza davanti al giudice dell'esecuzione, non applicandosi il divieto di un secondo giudizio per motivi diversi.
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