Il Condannato, beneficiario di un indulto poi revocato a causa di una nuova condanna, ha chiesto l'estinzione della pena originaria di tre anni di reclusione per decorso del termine decennale. Tuttavia, la nuova condanna ha successivamente perso il carattere di irrevocabilità a seguito della restituzione nel termine per proporre appello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la prescrizione della pena non decorre se la sanzione non è concretamente eseguibile. Poiché il venir meno dell'irrevocabilità della seconda sentenza ha congelato la revoca dell'indulto, la pena originaria è tornata a non essere eseguibile. Di conseguenza, il termine di prescrizione della pena non ha mai iniziato a decorrere, impedendo l'estinzione della condanna.
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