La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30193/2023, ha stabilito che la prescrizione crediti lavoro, come le differenze retributive, non decorre in costanza di rapporto. A seguito delle riforme del 2012 e 2015, il lavoro a tempo indeterminato non gode più di un regime di stabilità reale, pertanto il termine di prescrizione inizia a correre solo dalla cessazione del rapporto per tutelare il lavoratore dal timore di ritorsioni. La Corte ha così rigettato il ricorso di un'azienda, confermando il diritto di un dipendente a ricevere le differenze retributive maturate dal 2007.
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