Prescrizione Crediti Lavoro: la Cassazione ferma il cronometro durante il rapporto
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 30226/2023, è tornata su un tema cruciale per i diritti dei lavoratori: la prescrizione crediti lavoro. La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato, secondo cui il termine di prescrizione per le rivendicazioni economiche del dipendente non decorre in costanza di rapporto, a causa della mancanza di stabilità introdotta dalle riforme del mercato del lavoro. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Un dipendente di una nota società di telecomunicazioni conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro, sostenendo di aver svolto, a partire dal 1° febbraio 2009, mansioni superiori riconducibili a un livello di inquadramento più elevato. Di conseguenza, chiedeva il pagamento delle relative differenze retributive.
La società si difendeva eccependo, tra le altre cose, l’avvenuta prescrizione dei crediti richiesti, sostenendo che il termine quinquennale fosse decorso durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, tuttavia, accoglievano la domanda del lavoratore, ritenendo che la prescrizione non potesse decorrere in corso di rapporto. La questione è così giunta all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte sulla prescrizione crediti lavoro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’azienda, confermando le decisioni dei giudici di merito. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione degli effetti delle riforme del lavoro, in particolare della Legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) e del D.Lgs. n. 23/2015 (cd. Jobs Act).
Secondo gli Ermellini, queste normative hanno modificato il regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rendendo incerta la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Questa incertezza genera nel dipendente un giustificato timore (il cosiddetto metus) di subire ritorsioni, come il licenziamento, qualora avanzasse pretese retributive in corso di rapporto.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito un principio espresso in precedenti sentenze (tra cui la richiamata Cass. n. 26246/2022): il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato dalle recenti riforme, non è assistito da un regime di stabilità reale. Mancano infatti i presupposti di “predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata”.
Questa assenza di stabilità ha una conseguenza diretta sulla decorrenza della prescrizione. In applicazione degli articoli 2948, n. 4, e 2935 del Codice Civile, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro può iniziare a decorrere solo quando il diritto può essere fatto valere senza timore di pregiudizio. Nel contesto attuale, questo momento coincide con la cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso specifico, i crediti rivendicati dal lavoratore erano sorti a partire dal 2009. Al momento dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (18 luglio 2012), il termine di prescrizione non era ancora maturato neanche per i ratei più risalenti. Di conseguenza, il diritto del lavoratore non si era estinto e la pretesa era da considerarsi pienamente legittima.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante baluardo a tutela dei diritti economici dei lavoratori. La Corte afferma con chiarezza che, finché il rapporto di lavoro non è protetto da un solido regime di stabilità, il lavoratore non può essere penalizzato per non aver agito in giudizio contro il proprio datore di lavoro. Di fatto, il “cronometro” della prescrizione per le differenze retributive e altre spettanze economiche inizia a ticchettare solo dal giorno della cessazione del rapporto. Questa interpretazione garantisce che il timore di un licenziamento non vanifichi la possibilità per il dipendente di rivendicare ciò che gli spetta di diritto.
Da quando decorre la prescrizione per i crediti retributivi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato?
Secondo questa ordinanza, per i rapporti di lavoro non assistiti da un regime di piena stabilità (come quelli regolati dalle leggi post-2012), il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e non durante il suo svolgimento.
Perché la Corte di Cassazione ritiene che l’attuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato non sia più ‘stabile’?
La Corte ritiene che le riforme del lavoro, come la Legge n. 92/2012 e il D.Lgs. n. 23/2015, abbiano reso meno certa la tutela del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi, eliminando un regime di stabilità forte. Questa incertezza giustifica il timore del dipendente di agire per i propri diritti per paura di ritorsioni.
Qual è stata la decisione finale della Corte nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando che il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive non era prescritto. Ha quindi condannato la società al pagamento delle spese processuali.