L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un'azienda il pagamento della tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità tramite cartella esattoriale. L'azienda ha contestato la richiesta, eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico, confermando che tale onere economico rientra pienamente nella categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di tipo quinquennale e non quella ordinaria decennale. Poiché l'ente ha agito oltre i cinque anni, il suo diritto di riscuotere la somma è decaduto, determinando la vittoria definitiva dell'azienda.
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