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Prescrizione Contributi Previdenziali

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181 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Prescrizione contributi previdenziali: chi citare in giudizio
Un contribuente ha citato in giudizio esclusivamente l'agente della riscossione per ottenere l'annullamento di undici cartelle esattoriali mai notificate, invocando l'intervenuta prescrizione contributi previdenziali. La Corte d'Appello ha respinto la domanda per difetto di legittimazione dell'esattore. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che le contestazioni sul merito della pretesa contributiva e sull'estinzione del debito devono essere rivolte unicamente contro l'ente impositore titolare del credito e non contro il mero riscossore.
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Prescrizione contributi previdenziali: proroga e conteggio
L'Ente Previdenziale richiede a un Libero Professionista i contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2008. Il Professionista eccepisce l'estinzione del debito per decorso del tempo. I giudici di merito accolgono l'eccezione, fissando l'inizio del termine al 16 giugno 2009 e dichiarando inefficace la richiesta dell'Ente giunta il 1° luglio 2014. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. La prescrizione contributi previdenziali decorre dal termine effettivo di versamento, differito per legge al 6 luglio 2009 tramite decreto ministeriale per le attività soggette a studi di settore. Il giudice deve individuare d'ufficio la corretta scadenza iniziale senza vincoli di giudicato interno. L'Ente vince il ricorso e la causa torna in Corte d'appello.
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Prescrizione contributi previdenziali: il termine resta a 5 anni
L'Ente Previdenziale ha notificato un'intimazione di pagamento a una cittadina per recuperare crediti contributivi pregressi. La contribuente ha contestato l'atto eccependo l'intervenuta prescrizione contributi previdenziali. La Corte d'Appello ha accolto l'opposizione, accertando che il credito si era estinto per decorso del termine breve di cinque anni e stabilendo il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione sul merito della pretesa. L'Ente Previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la mancata impugnazione tempestiva della cartella esattoriale originaria trasformasse il termine di prescrizione da quinquennale a decennale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente. I giudici hanno confermato che la cartella non opposta rende il debito non contestabile nel merito ma non allunga i tempi di prescrizione, i quali restano fissati a cinque anni.
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Prescrizione contributi previdenziali: chi citare in giudizio
Un cittadino ha contestato un debito contributivo chiedendo l'accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione contributi previdenziali e vizi di notifica. Il debitore ha citato in giudizio esclusivamente l'Agente della Riscossione, escludendo l'ente impositore titolare del credito. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'azione diretta a far valere l'estinzione del debito per decorso del tempo riguarda il merito della pretesa creditoria. Di conseguenza, la legittimazione passiva spetta unicamente all'ente previdenziale e non all'esattore, il quale svolge solo il ruolo di mero destinatario dei pagamenti. I giudici supremi hanno cassato la sentenza senza rinvio, stabilendo l'impossibilità di proseguire una causa radicata unicamente verso l'agente della riscossione.
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Prescrizione contributi previdenziali: esattore senza legittimità
Un contribuente impugna un estratto di ruolo citando unicamente l'agente della riscossione per far valere la prescrizione contributi previdenziali dovuti all'ente di previdenza, lamentando l'omessa notifica delle relative cartelle di pagamento. I giudici di merito rigettano l'azione per difetto di legittimazione passiva dell'esattore. La Corte di Cassazione conferma la decisione: l'azione che contesta l'esistenza del debito o la maturazione della prescrizione attiene al merito del rapporto obbligatorio. Il solo soggetto legittimato a resistere in giudizio è l'ente creditore titolare della pretesa e non l'agente incaricato della riscossione. Il contribuente perde il ricorso per aver citato il soggetto sbagliato.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle pretese INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Azienda il rimborso delle somme erogate a un lavoratore per la mobilità lunga, comprensive di indennità e contribuzione figurativa. L'Azienda ha eccepito la prescrizione delle somme. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione, ritenendo applicabile il termine di cinque anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che il credito per il rimborso di tali oneri rientra nell'ampia categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni prevista dalla legge. L'Ente Previdenziale perde la causa ed è condannato a rimborsare all'Azienda le somme già versate e a pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde dopo 5 anni
L'ente previdenziale ha richiesto a un'azienda il pagamento di oltre quarantamila euro per il contributo di ingresso in mobilità tramite cartelle esattoriali. L'azienda ha contestato la richiesta eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di appello, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha stabilito che gli oneri per l'accesso alla mobilità a carico del datore di lavoro hanno natura contributiva. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni e non quella ordinaria di dieci anni. L'ente previdenziale perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la tassa
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un'azienda il pagamento della tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità tramite cartella esattoriale. L'azienda ha contestato la richiesta, eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico, confermando che tale onere economico rientra pienamente nella categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di tipo quinquennale e non quella ordinaria decennale. Poiché l'ente ha agito oltre i cinque anni, il suo diritto di riscuotere la somma è decaduto, determinando la vittoria definitiva dell'azienda.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle pretese INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una Società il rimborso delle somme anticipate per la mobilità lunga dei lavoratori, comprensive di indennità e contribuzione figurativa. La Società ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che tali somme rientrano nella vasta categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni prevista dalla legge, anziché quella ordinaria decennale. L'Ente Previdenziale perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’ente perde il rimborso
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Azienda il rimborso delle somme erogate per la mobilità lunga di alcuni dipendenti, sostenendo che il credito fosse soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. L'Azienda si è opposta, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che i rimborsi per indennità e contribuzione figurativa rientrano nell'ampia categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni prevista dalla legge. L'Ente Previdenziale perde la causa e non può più pretendere il pagamento delle somme prescritte.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi omessi per la Gestione Separata. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi dell'Ente, confermando che la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento. L'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi nei termini di legge. Di conseguenza, la richiesta dell'Ente è stata dichiarata prescritta e il ricorso inammissibile.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle pretese INPS
Due ingegneri, dipendenti pubblici, svolgevano anche attività libero-professionale. L'INPS li iscriveva d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2007, richiedendo il pagamento dei contributi tramite avvisi di addebito. I professionisti si opponevano eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello accoglieva le pretese dell'INPS ma ometteva totalmente di pronunciarsi sulla prescrizione. La Cassazione ha accolto il ricorso dei professionisti, ribadendo che la prescrizione contributi previdenziali è sottratta alla disponibilità delle parti e deve essere sempre esaminata, anche d'ufficio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 relativi alla Gestione Separata. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso automatico, poiché l'ente può accertare il credito con ordinari controlli sui redditi dichiarati. L'INPS perde la causa e i contributi sono prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: vince il professionista
Un Professionista non ha versato i contributi previdenziali alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento solo nel 2017, oltre il termine di cinque anni. L'ente sosteneva che il termine fosse sospeso perché il Professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, nascondendo così il debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. Di conseguenza, il diritto dell'ente a riscuotere le somme è caduto in prescrizione, confermando la vittoria del Professionista.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione del credito. L'INPS sosteneva invece che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha chiarito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che la semplice omissione del quadro RR non costituisce un comportamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione, in quanto non impedisce in modo assoluto all'INPS di accertare il credito. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde per ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2009. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, nascondendo così il debito. La Corte di Cassazione ha invece respinto il ricorso dell'INPS, confermando che i contributi erano ormai prescritti. I giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi da lavoro autonomo. Di conseguenza, il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla scadenza del pagamento e non è stato sospeso. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è inganno
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi omessi a un lavoratore autonomo per l'anno 2011. La richiesta è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'Ente Previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa poiché il lavoratore non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, occultando così il debito. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata compilazione del quadro non costituisce un occultamento doloso, specie se il reddito complessivo è stato comunque dichiarato. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza originaria del pagamento e il debito è estinto. L'Ente Previdenziale perde il ricorso.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il professionista non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso se il reddito è stato comunque dichiarato, poiché l'ente può scoprirlo con i normali controlli. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'ente previdenziale ha richiesto a una Libera Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione per doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito, poiché il reddito era comunque verificabile tramite i controlli ordinari. L'ente previdenziale perde la causa.
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