Un promotore finanziario ha citato in giudizio una banca per la cessazione del loro rapporto, sostenendo di non aver mai ricevuto la lettera formale di recesso e che quindi l'atto fosse inefficace. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, stabilendo un principio chiave sulla conoscenza del recesso. La Corte ha chiarito che la cessazione del rapporto è valida non solo con la ricezione formale della comunicazione, ma dal momento in cui la parte viene a conoscenza della volontà dell'altro di terminare il contratto, anche attraverso altri canali. Poiché il promotore era venuto a conoscenza della decisione tramite altre comunicazioni della banca, il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la legittimità dell'operato della banca.
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