Una società proprietaria di un immobile industriale ha richiesto il risarcimento del danno per occupazione sine titulo da parte di un fallimento, i cui beni mobili occupavano il capannone. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19610/2024, ha stabilito che il danno non va qualificato come 'perdita di chances', ma come pregiudizio diretto derivante dalla perdita della concreta possibilità di godimento del bene. La Corte ha inoltre chiarito che il termine per presentare la domanda di ammissione al passivo decorre dalla data di completa liberazione dell'immobile e che il risarcimento, configurandosi come lucro cessante, è soggetto a tassazione.
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