Un Lavoratore, licenziato illegittimamente da un'Azienda, ottenne la reintegrazione, ma l'Azienda fallì prima dell'esecuzione. Il Lavoratore chiese l'ammissione al passivo fallimentare per le retribuzioni successive al fallimento e per le ritenute previdenziali a suo carico non versate. La Cassazione ha respinto la richiesta per le retribuzioni post-fallimento, poiché il fallimento sospende il rapporto di lavoro e l'attività d'impresa, escludendo il danno risarcibile. Ha invece accolto la domanda relativa ai crediti del lavoratore per le ritenute previdenziali non versate, affermando che il datore di lavoro inadempiente non può operare la rivalsa, e il lavoratore ha diritto al lordo.
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