Una società di servizi ambientali ha richiesto l'ammissione in prededuzione di un credito verso un'azienda chimica, prima in amministrazione straordinaria e poi fallita. Il curatore del fallimento ha contestato la tempestività della riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione del processo e la natura prededucibile del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione, non da altre forme di conoscenza dell'evento. Inoltre, ha ritenuto inammissibile la censura sulla data di insorgenza del credito, in quanto critica sul merito della valutazione dei fatti.
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