Una società finanziaria ha chiesto di ammettere al passivo del fallimento di un'azienda alcuni crediti derivanti da un accordo di riscadenzamento stipulato durante un precedente concordato preventivo. Il Tribunale aveva respinto la richiesta, ritenendo che la chiusura del concordato preventivo avesse prodotto un effetto esdebitatorio totale, cancellando i crediti anteriori. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della finanziaria. I giudici hanno chiarito che, sebbene il concordato preventivo produca effetti esdebitatori per i vecchi debiti, gli accordi di risanamento stipulati durante la sua esecuzione creano nuove e valide obbligazioni. Di conseguenza, i creditori che hanno rinegoziato il debito possono legittimamente insinuarsi al passivo del successivo fallimento per i nuovi crediti così sorti, anche se questi non godono del diritto di prededuzione.
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