Un contribuente ha richiesto il Rimborso IVA per l'anno d'imposta 2004, ma l'Amministrazione finanziaria ha rifiutato l'istanza. Il contribuente ha impugnato il diniego, ottenendo ragione in primo grado. In appello, l'ufficio tributario ha eccepito la mancata verifica dell'esistenza del credito, ma i giudici di secondo grado hanno ritenuto tale difesa inammissibile perché "nuova". La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nelle controversie sul Rimborso IVA, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare il proprio diritto. Di conseguenza, il fisco può presentare difese e argomentazioni aggiuntive rispetto a quelle originarie del diniego, anche per la prima volta in appello, trattandosi di mere difese non soggette a preclusioni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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