L'Imputato, condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per tentato omicidio e a tre anni di libertà vigilata, ha proposto appello. Durante il secondo grado, le parti hanno raggiunto un concordato in appello per ridurre la pena a otto anni di reclusione, escludendo un'aggravante e rinunciando agli altri motivi di ricorso. Successivamente, l'Imputato ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la mancata rivalutazione della misura di sicurezza, sostenendo che sotto i dieci anni di pena la libertà vigilata non fosse più obbligatoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la rinuncia ai motivi operata con il concordato in appello impedisce di contestare la misura di sicurezza, la quale non costituisce una pena illegale e può comunque essere rivalutata dal Magistrato di Sorveglianza. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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