Un Contribuente è stato condannato per omesso versamento di imposte, superando di poco la soglia di punibilità. Ha presentato ricorso in Cassazione, invocando la "Particolare tenuità del fatto" e la concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i precedenti penali del Contribuente, seppur datati e depenalizzati, escludessero la natura occasionale del fatto e quindi l'applicabilità della particolare tenuità. Inoltre, la sospensione condizionale non era concedibile avendo il Contribuente già beneficiato del beneficio due volte. Il Contribuente dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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