La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per una violazione del Codice della Strada, a cui erano state negate le sanzioni sostitutive. La Corte ha confermato che i plurimi precedenti penali del soggetto sono un elemento sufficiente a giustificare il diniego del beneficio, in quanto indicatori di una spiccata inclinazione a delinquere e di immeritevolezza. La decisione del giudice di merito, basata su un potere discrezionale e sui criteri dell'art. 133 cod. pen., è stata ritenuta logica e non sindacabile in sede di legittimità.
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